Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-21;1406#art-1

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Art. 1 Proroga al 30 giugno 1929 dell'applicazione del coefficiente d'aumento, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, per la determinazione dell'ammontare delle obbligazioni «danneggiati terremoto». — Testo vigente | Portale Normativo