Art. 1 Approvazione dei programmi di insegnamento delle Regie scuole agrarie medie di tipo comune, e delle Regie scuole agrarie medie specializzate per la viticoltura e l'enologia, per l'olivicoltura e l'oleificio, per la zootecnia e il caseificio, e per l'economia montana. — Testo vigente | Portale Normativo