Art. 2

Abrogato
In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-11;1133#art-2

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Art. 2 Esecuzione dell'Accordo internazionale stipulato in Bruxelles il 1° dicembre 1924 fra l'Italia ed altri Stati, riguardo alle facilitazioni al personale della marina mercantile per la cura delle malattie veneree. — Testo vigente | Portale Normativo