Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-03;820#art-1

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Art. 1 Aggiunta all'art. 1 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 252, concernente la retta da corrispondersi dai personali militari e civili della Regia marina ammessi a pagamento negli ospedali utilitari marittimi. — Testo vigente | Portale Normativo