Art. 1

In vigore dal 10 mag 1926
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il R. decreto 13 luglio 1922, n. 1136; Veduto il R. decreto 18 gennaio 1923; Veduto il R. decreto 24 giugno 1923, n. 1348; Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Veduto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827; Veduto il R. decreto 11 ottobre 1925, n. 1895; Veduto il R. decreto 11 febbraio 1926, n. 224; Ritenuta la necessità di coordinare e completare le norme che disciplinano l'uso degli auto-veicoli da parte delle Amministrazioni dello Stato; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'annesso regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti. Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente regolamento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1926. Atti del Governo, registro 248, foglio 43. - Coop.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-03;746#art-1

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Art. 1 Approvazione del regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo