Art. 1
In vigore dal 25 mag 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 13 luglio 1903, n. 361, che approva il regolamento per l'imbarco, il trasporto in mare e lo sbarco delle merci pericolose;
Visto il R. decreto 24 maggio 1912, n. 279, che modifica l'art. 18 del suddetto regolamento;
Sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 12 e 18 del R. decreto 13 luglio 1903, n. 361, i fiammiferi di fosforo amorfo e di sicurezza (tipo svedese), esclusi quelli imballati alla rinfusa, potranno essere imbarcati sotto coperta dei velieri e dei piroscafi (tranne quelli in servizio di emigrazione) in qualunque viaggio, quando siano contenuti in pacchi o scatole chiuse in casse di legno, purchè:
a) le casse siano robuste;
b) lo stivaggio sia fatto in locali lontani da sorgenti di calore ed in modo da impedire ogni spostamento delle cassette nei movimenti della nave;
c) il carico dei fiammiferi sia possibilmente isolato, e, in ogni modo, non sia in prossimità di altre merci infiammabili e di merci che spostandosi possano produrre lo schiacciamento delle cassette contenenti i fiammiferi e sovrapporsi ad esse.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 41. - Coop.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-03;745#art-1