Art. 1
In vigore dal 25 apr 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduto il ricorso prodotto dal sindaco di Lanuvio in esecuzione della deliberazione 17 luglio 1911 del Consiglio comunale, in cui si chiede la rettifica del confine fra i comuni di Lanuvio e Roma rivendicando come parte del territorio del primo la tenuta «Casale della Mandria» in contestazione con il secondo;
Veduti le memorie ed i documenti prodotti dai comuni di Lanuvio e di Roma;
Veduta la deliberazione 31 luglio 1924 con cui la Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Roma ha espresso parere favorevole in ordine al ricorso suddetto;
Veduti i pareri emessi dal Consiglio di Stato (Sezione Prima) nelle adunanze 18 febbraio 1925 e 27 gennaio 1926, le considerazioni del quale ultimo parere si intendono nel presente decreto riportate;
Veduti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il territorio costituito dalla tenuta «Casale della Mandria», quale risulta descritto nei catasti comunali di Civitalavinia degli anni 1666 e 1706 nonché nel catasto Piano dell'anno 1778, fa parte della circoscrizione comunale di Lanuvio.
Saranno eseguite nel catasto le conseguenti rettifiche della delimitazione dei comuni di Lanuvio e di Roma.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 40. - Coop
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-02-21;544#art-1