Art. 1
In vigore dal 28 mar 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la deliberazione 9 novembre 1924, riconfermata il 20 dicembre 1925, con cui il Consiglio comunale di San Giovanni di Galermo ha fatto voti per l'aggregazione di detto comune a quello di Catania;
Vista la deliberazione 3 luglio 1925 con la quale il Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Catania, in sostituzione del Consiglio comunale, ha aderito a tale aggregazione;
Visto il parere favorevole espresso in proposito dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Catania, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza del 6 novembre 1925;
Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;
Visti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento nonché il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di San Giovanni di Galermo è aggregato a quello di Catania.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 84 - Coop.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-02-21;374#art-1