Art. 1

In vigore dal 28 mar 1926
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Vista la deliberazione 9 novembre 1924, riconfermata il 20 dicembre 1925, con cui il Consiglio comunale di San Giovanni di Galermo ha fatto voti per l'aggregazione di detto comune a quello di Catania; Vista la deliberazione 3 luglio 1925 con la quale il Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Catania, in sostituzione del Consiglio comunale, ha aderito a tale aggregazione; Visto il parere favorevole espresso in proposito dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Catania, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza del 6 novembre 1925; Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate; Visti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento nonché il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di San Giovanni di Galermo è aggregato a quello di Catania. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926. VITTORIO EMANUELE. Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1926. Atti del Governo, registro 246, foglio 84 - Coop.
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Art. 1 Aggregazione del comune di San Giovanni di Galermo a quello di Catania. — Testo vigente | Portale Normativo