Art. 1

In vigore dal 28 apr 1926
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Considerata l'opportunità di procedere in via di espropriazione forzata per causa di pubblica utilità all'abbattimento di una serie di basse costruzioni, adibite a botteghe, addossate al monumentale palazzo del Banco di San Giorgio in Genova e prospicienti la piazza, del Banco di San Giorgio, già piazza del Caricamento, al fine di restituire lo storico predetto palazzo al suo primitivo splendido isolamento; Ritenuto che il Consorzio autonomo del porto di Genova ha preso formale impegno di accollarsi tutto il carico della spesa occorrente; Viste le leggi 25 giugno 1866, n. 2359; 18 dicembre 1879, n. 5188, e 20 giugno 1909, n. 364; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Il Governo del Re, e per esso il Ministero della pubblica istruzione, è autorizzato ad acquistare in via di espropriazione per causa di pubblica utilità le basse costruzioni addossate al palazzo del Banco di San Giorgio e prospicienti la piazza del Banco di San Giorgio, già piazza del Caricamento, e di procedere, quindi, all'abbattimento delle medesime nel termine di anni due, a decorrere dalla data del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1926. VITTORIO EMANUELE. Fedele. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1926. Atti del Governo, registro 247, foglio 48. - Coop
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-02-14;553#art-1

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Art. 1 Dichiarazione di pubblica utilita' della espropriazione di parte delle costruzioni addossate al palazzo del Banco di San Giorgio, in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo