Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-28;275#art-2

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Art. 2 Prelevamento di somme dai fondi disponibili sul conto corrente aperto presso il Tesoro a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione occorrenti per la liquidazione in via transattivi delle istanze per danni pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco. — Testo vigente | Portale Normativo