Art. 1 Approvazione della Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921). — Testo vigente | Portale Normativo