Art. 1 Applicabilita' ai mutui per miglioramenti agrari e fondiario agrari che saranno concessi dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, del disposto dell'art. 91 del testo unico delle leggi e dei decreti sul eredito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932. — Testo vigente | Portale Normativo