Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-12-20;2345#art-1

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Art. 1 Applicabilita' ai mutui per miglioramenti agrari e fondiario agrari che saranno concessi dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, del disposto dell'art. 91 del testo unico delle leggi e dei decreti sul eredito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932. — Testo vigente | Portale Normativo