Art. 1

In vigore dal 22 gen 1926
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Vedute le deliberazioni 8 luglio e 14 agosto 1924, nonché 7 luglio 1925 con cui il Consiglio comunale di Borgomaro chiede la unione del proprio Comune con quelli finitimi di Maro Castello e Candeasco; Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Maro Castello e Candeasco rispettivamente in data 24 agosto e 9 novembre 1924; Vedute le deliberazioni 13 ottobre 1924, con cui il Consiglio provinciale d'Imperia ha espresso parere favorevole all'unione dei tre Comuni anzidetti, nonché la deliberazione d'urgenza 3 aprile 1925 della Deputazione provinciale, ratificata il 1° luglio dello stesso anno dal Consiglio, con cui si propone che il nuovo Comune sia denominato «Borgomaro» e che il capoluogo ne sia l'attuale comune di Borgomaro; Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate; Veduti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Borgomaro, Maro Castello e Candeasco sono uniti in unico comune denominato «Borgomaro», con capoluogo Borgomaro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925. VITTORIO EMANUELE. Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1926. Atti dei Governo, registro 244, foglio 7. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-12-13;2312#art-1

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Art. 1 Unione dei comuni di Borgomaro, Maro Castello e Candeasco in unico comune denominato «Borgomaro». — Testo vigente | Portale Normativo