Art. 1
In vigore dal 15 gen 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 43 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduto il regolamento per la Sanità marittima, approvato con il R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 11 gennaio 1923, n. 167;
Veduti i Regi decreti 20 maggio 1897, n. 178, e 19 ottobre 1898, n. 454;
Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Agli articoli 28, 29 e 33 del regolamento approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 11 gennaio 1923, n. 167, sono sostituiti i seguenti:
Art. 28. - Nessuno può imbarcare come medico di bordo se non sia fornito dell'autorizzazione a viaggiare con tale qualifica.
L'autorizzazione è concessa dal Ministero dell'interno ai medici i quali abbiano sostenuto con esito favorevole speciali esami di idoneità, che avranno luogo, oltre che in Roma, nei principali porti del Regno, che saranno designati dallo stesso Ministero.
Le sessioni di esami sono indette a cura del Ministero dell'interno ogni due anni o entro minor tempo quando ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della marina mercantile.
Lo stesso Ministero dell'interno chiama a far parte per ciascuna Commissione esaminatrice un rappresentante della Direzione generale della marina mercantile e uno del Commissariato generale dell'emigrazione.
Art. 29. - Per l'ammissione agli esami anzidetti, gli aspiranti alla autorizzazione per medico di bordo debbono presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono:
1° atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data nella quale l'esame viene bandito, il quarantesimo anno di età;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia conseguito nel Regno o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una università del Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti;
4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi;
5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
6° certificato di iscrizione in un ordine dei medici chirurgi del Regno;
7° certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo.
Art. 33. - I medici di bordo sono tenuti a prestare l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave; tale assistenza è gratuita per le persone componenti l'equipaggio, per i passeggieri di 3ª classe, per gli emigranti e per gli impiegati dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio; tuttavia, i medici di bordo potranno essere autorizzati a percepire un onorario per le prestazioni richieste dagli altri passeggieri di classe nei casi e nella misura che saranno indicati dal Ministero dell'interno, di concerto con quelli degli affari esteri e delle comunicazioni.
I medici di bordo autorizzati hanno, inoltre, qualità e competenza di ufficiale sanitario governativo per la tutela della igiene e sanità a bordo, durante la intera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-11-29;2288#art-1