Art. 1
In vigore dal 29 gen 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiaggie e fari ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;
Visto il Nostro decreto 9 maggio 1907, n. 4568, col quale il porto di Otranto fu inscritto in prima categoria nei riguardi della difesa militare dello Stato, ferma restando la sua iscrizione nella quarta classe della seconda categoria nei riguardi del commercio;
Ritenuto che dalle Amministrazioni dei lavori pubblici, della guerra e della marina si è concordemente riconosciuto che è venuto a cessare ogni interesse militare per il porto di Otranto e che, pertanto, non è più giustificata l'inscrizione in prima categoria dell'approdo suddetto;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il porto di Otranto è declassificato dalla prima categoria nella quale era stato iscritto nei riguardi della difesa militare.
Il porto stesso rimane iscritto in quarta classe della seconda categoria nei riguardi del commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Giuriati.
Visto, Il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 34. - Faini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-11-26;2344#art-1