Art. 1

In vigore dal 13 dic 1925
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Vista la deliberazione 7 febbraio 1925, con la quale il Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Bolzano chiede l'aggregazione a quella città del contermine comune di Gries; Vista la deliberazione 6 febbraio 1925 del Consiglio comunale di Gries; Visto il parere favorevole all'unione dei due Comuni, espresso dalla Regia commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 10 luglio 1925; Sentito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate; Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento nonché il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Gries è aggregato a quello di Bolzano. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925. VITTORIO EMANUELE. Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 181. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-11-02;2027#art-1

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Art. 1 Aggregazione del comune di Gries a quello di Bolzano. — Testo vigente | Portale Normativo