Art. 1
In vigore dal 13 dic 1925
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la deliberazione 7 febbraio 1925, con la quale il Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Bolzano chiede l'aggregazione a quella città del contermine comune di Gries;
Vista la deliberazione 6 febbraio 1925 del Consiglio comunale di Gries;
Visto il parere favorevole all'unione dei due Comuni, espresso dalla Regia commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 10 luglio 1925;
Sentito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;
Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento nonché il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Gries è aggregato a quello di Bolzano.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 181. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-11-02;2027#art-1