StatutoTitolo VII

Art. 30

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
Statuto- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2063#art-s-30

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Art. 30 Autorizzazione alla Societa' anonima «Istituto nazionale di credito edilizio», con sede in Roma, ad esercitare il credito edilizio. — Testo vigente | Portale Normativo