Art. 3

In vigore dal 28 nov 1925
L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi pei quali è costituito nei modi e con i mezzi indicati nello statuto allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925. VITTORIO EMANUELE. Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 57. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1902#art-3

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