Art. 1
In vigore dal 29 nov 1925
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Vedute le domande in data 19 gennaio 1922 e 7 febbraio 1924, con cui la maggioranza degli elettori residenti nella frazione Cassero chiese il distacco della frazione stessa dal comune di Ancona e l'aggregazione di essa al Comune di Camerata Picena;
Vedute le deliberazioni 26 dicembre 1921 e 3 febbraio 1924, con cui il Consiglio comunale di Camerata Picena diede parere favorevole all'accoglimento di dette domande;
Veduta la deliberazione 29 luglio 1922 del Consiglio comunale di Ancona;
Veduta la deliberazione 13 agosto 1923 del Consiglio provinciale di Ancona favorevole al distacco della frazione Cassero da quel capoluogo ed alla aggregazione di essa al comune di Camerata Picena;
Veduto il progetto di delimitazione territoriale e di sistemazione patrimoniale concordato, addì 19 dicembre 1924, fra i rappresentanti dei comuni di Ancona e di Camerata Picena, nonché di quelli della frazione Cassero;
Veduti i relativi certificati di pubblicazione;
Veduti i pareri favorevoli all'approvazione del progetto anzidetto espressi dalla Deputazione provinciale di Ancona con deliberazione di urgenza in data 13 febbraio 1925 e dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza 6 marzo successivo;
Vedute le deliberazioni 11 giugno 1925 del Consiglio comunale di Camerata Picena e 6 luglio 1925 del Consiglio comunale di Ancona, con cui fu ratificato l'accordo intervenuto fra i rappresentanti dei due Comuni e della frazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione I, in adunanza 9 settembre 1925, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La frazione Cassero è staccata dal comune di Ancona e aggregata a quello di Camerata Picena.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-01;1919#art-1