Art. 1
In vigore dal 8 set 1925
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360, e 6 dicembre 1923, n. 2769;
Vista la legge 10 luglio 1925, n. 1238, che autorizza il Governo a rivedere e modificare i Regi decreti anzidetti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono ricostituiti i comuni di Arzeno d'Oneglia, Camporosso, Castellaro, Cesio, Col di Rodi (meno il territorio del comune di Ospedaletti), Diano Castello, Mendatica, Monte-grazie, Moltedo Superiore, Montegrosso Pian Latte, Pompeiana, San Biagio della Cima, Soldano, Terzorio e Torria col territorio appartenente a ciascuno prima della emanazione dei Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360, e 6 dicembre 1923, n. 2769.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-08-07;1533#art-1