Art. 1

In vigore dal 8 set 1925
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360, e 6 dicembre 1923, n. 2769; Vista la legge 10 luglio 1925, n. 1238, che autorizza il Governo a rivedere e modificare i Regi decreti anzidetti; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono ricostituiti i comuni di Arzeno d'Oneglia, Camporosso, Castellaro, Cesio, Col di Rodi (meno il territorio del comune di Ospedaletti), Diano Castello, Mendatica, Monte-grazie, Moltedo Superiore, Montegrosso Pian Latte, Pompeiana, San Biagio della Cima, Soldano, Terzorio e Torria col territorio appartenente a ciascuno prima della emanazione dei Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360, e 6 dicembre 1923, n. 2769.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-08-07;1533#art-1

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