Testo unicoTitolo IV

Art. 21

Abrogato

(Art. 9 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 e art. 1 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812).

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-06-04;1036#art-tu-21

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(Art. 9 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 e art. 1 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812). (Art. 21 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.) — Testo vigente | Portale Normativo