Art. 2

In vigore dal 28 mag 1925
Al mantenimento annuo dell'Istituto predetto sono destinati i contributi seguenti: a) del Ministero dell'economia nazionale in L. 35,000 da prelevarsi sui fondi stanziati in bilancio ai termini dell'art. 45 del decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, oltre le spese per la retribuzione al direttore dell'Istituto; b) della provincia di Trento in L. 10,000; c) del comune di Rovereto in L. 4000; d) del comune di Trento in L. 1000; e) del comune di Riva in L. 500; f) del comune di Tione in L. 500; g) della Camera di commercio di Rovereto in L. 5000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-04-02;572#art-2

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Art. 2 Riconoscimento giuridico dell'Istituto per il promovimento delle piccole industrie del Trentino, con sede in Rovereto. — Testo vigente | Portale Normativo