Statuto›Sez. II
Art. 70
In vigore dal 26 mar 1925
Al personale tecnico e subalterno possono essere concessi, compatibilmente colle esigenze del servizio, licenze della durata di venti giorni per ciascun anno accademico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-70