Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-05;67#art-1

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Art. 1 Modificazione dei termini previsti dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1796, circa le garanzie per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo