Testo unico › Capo III
Art. 18 AbrogatoArt. 20 R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453; articoli 6 e 8 R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943, art 4, comma 1°, R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1937.
In vigore dal 16 dic 2010 Copia link Testo vigente Testo annotatoTesto unico- art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Storico versioni· 4 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432#art-tu-18
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 06/08/1927 al 15/12/2010 · D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212: ha disposto con l'art. 1, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 07/10/1926 al 05/08/1927 · 027U1232: ha disposto con l'articolo unico, comma 1 l'introduzione di due nuovi commi dopo il penultimo, all'art. 18. dal 14/10/1925 al 06/10/1926 · 026U1598: ha diposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 18, comma 4. dal 12/05/1925 al 13/10/1925 · L. 18 marzo 1926, n. 562: , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 in G.U. 03/05/1926, n.102, ha disposto con l'art. 24, comma 1 l'introduzione di due nuovi commi in fine all'art. 18. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360