Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-15;282#art-2

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Art. 2 Facolta' al Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino, di farsi rappresentare e difendere dalla Regia avvocatura erariale. — Testo vigente | Portale Normativo