Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-12-18;2274#art-2

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Art. 2 Norme per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nei servizi attivi dei servizi pubblici di trasporto su ferrovie e tramvie esercitati dall'industria privata o da Enti pubblici locali. — Testo vigente | Portale Normativo