StatutoTitolo II

Art. 5

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
Statuto- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-23;1941#art-s-5

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Art. 5 Autorizzazione alla societa' «Credito Fondiario Latino», con sede in Roma, all'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno, ed approvazione dello statuto relativo. — Testo vigente | Portale Normativo