Art. 12
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-13;1860#art-s-12
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L'articolo 12 faceva originariamente parte dello statuto dell'Università libera di Ferrara. Il testo non riporta più il contenuto precettivo originario poiché l'intero provvedimento è stato formalmente abrogato. Di conseguenza, la norma non è più in vigore nell'ordinamento giuridico.
La disposizione indicava una specifica regola dello statuto dell'Università libera di Ferrara, la cui efficacia è venuta meno a seguito della soppressione formale del testo.
Trattandosi di una disposizione abrogata, non trova più applicazione nei confronti di alcun soggetto.
Uno studente o un organo accademico che oggi deve verificare le regole vigenti per l'ateneo non può fare riferimento a questo articolo. Qualsiasi situazione attuale è disciplinata dalla normativa successiva e non più da questa disposizione abrogata.
L'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248 ha disposto la cancellazione (abrogazione) dell'intero provvedimento, privandolo definitivamente di efficacia.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.