Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-30;1921#art-2

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Art. 2 Estensione alla provincia del Carnaro delle disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nel regolamento esecutivo approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo