Art. 2 Estensione alla provincia del Carnaro delle disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nel regolamento esecutivo approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo