Art. 1 Proroga, a favore degli stranieri residenti nelle nuove Provincie, del termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per la elezione della qualita' di cittadino o di straniero a norma dell'art. 3, nn. 2 e 3 della detta legge. — Testo vigente | Portale Normativo