Art. 2
In vigore dal 26 nov 1924
Entro il dicembre 1924 le Amministrazioni provinciali predette faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolari deliberazioni, approvate dalla competente autorità tutoria, con le quali si impegnino per il contributo annuo previsto dai Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685 e 7 giugno 1923, n. 1408 e per gli oneri posti a carico delle Amministrazioni medesime dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-16;1711#art-2