StatutoCapo SESTO

Art. 50

In vigore dal 15 nov 1924
Per gli esami di profitto formano gruppo: a) le Istituzioni di diritto romano e le Istituzioni di diritto privato italiano; b) le Istituzioni di diritto processuale (nozioni generali), il Diritto processuale civile e il Diritto processuale penale; c) le istituzioni di diritto penale e il Diritto penale; d) il Diritto romano e la Storia del diritto privato; e) il Diritto civile, il Diritto commerciale, l'Arte notarile; f) il Diritto privato comparato e il Diritto internazionale privato; g) la Storia del diritto pubblico, il Diritto costituzionale e il Diritto amministrativo, il Diritto pubblico comparato; h) il Diritto internazionale pubblico, la Diplomazia e Storia dei trattati e dei concordati; i) il Diritto coloniale e la Storia e politica della colonizzazione; l) il Diritto canonico e il Diritto ecclesiastico; m) il Diritto finanziario e la Contabilità di Stato; n) la Politica, la Scienza dell'amministrazione, la Demografia; o) l'Economia politica, la Scienza delle finanze, la Storia delle dottrine economiche, la Storia dei fatti economici e sociali; p) le Geografia economica, la Statistica economica.
Storico versioni

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