Statuto›Capo SESTO
Art. 50
In vigore dal 15 nov 1924
Per gli esami di profitto formano gruppo:
a) le Istituzioni di diritto romano e le Istituzioni di diritto privato italiano;
b) le Istituzioni di diritto processuale (nozioni generali), il Diritto processuale civile e il Diritto processuale penale;
c) le istituzioni di diritto penale e il Diritto penale;
d) il Diritto romano e la Storia del diritto privato;
e) il Diritto civile, il Diritto commerciale, l'Arte notarile;
f) il Diritto privato comparato e il Diritto internazionale privato;
g) la Storia del diritto pubblico, il Diritto costituzionale e il Diritto amministrativo, il Diritto pubblico comparato;
h) il Diritto internazionale pubblico, la Diplomazia e Storia dei trattati e dei concordati;
i) il Diritto coloniale e la Storia e politica della colonizzazione;
l) il Diritto canonico e il Diritto ecclesiastico;
m) il Diritto finanziario e la Contabilità di Stato;
n) la Politica, la Scienza dell'amministrazione, la Demografia;
o) l'Economia politica, la Scienza delle finanze, la Storia delle dottrine economiche, la Storia dei fatti economici e sociali;
p) le Geografia economica, la Statistica economica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-50