Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-25;1567#art-2

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Art. 2 Esenzione dalle tasse postali al carteggio ufficiale degli uffici statali delle nuove Provincie, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato.(024U1567) — Testo vigente | Portale Normativo