Art. 8
In vigore dal 9 dic 1924
Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.
La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria d'istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agrario provinciale, uno dei primi tre membri sarà nominato da esso anziché dal Ministero.
Per la prima volta potranno essere assunti in servizio senza concorso, per chiamata, il direttore, insegnante di agraria, e il vice-direttore insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Ma le relative nomine dovranno essere approvate dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1776#art-8