Art. 6

In vigore dal 7 dic 1924
Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 107,495 e la provincia di Caserta con L. 18.000, somme consolidate ai sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio finanziario 1924-25. L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1774#art-6

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