Art. 13

In vigore dal 6 dic 1924
11 trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potrà essere inferiore a quello qui appresso indicato: Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000, che si accrescerà fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per sè e famiglia presso la Scuola. Per il vice-direttore e gl'insegnanti di materie tecniche: stipendio iniziale di L. 10,000, che si accrescerà fin a L. 13,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno. Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescerà fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno. Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sarà computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario. Comunque, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto. L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sarà mantenuta come assegno ad personam fino allo assorbimento nei successivi aumenti periodici. Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. È fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10% dello stipendio dello interessato e a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso. Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola verserà un premio in ragione del 10 % dello stipendio; il segretario economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5%, e il restante personale in ragione del 2 % dello stipendio stesso. Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia già provvisto di pensione a carico dello Stato, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1773#art-13

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