Art. 10
In vigore dal 5 dic 1924
L'insegnante di cultura generale sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i maestri comunali della Provincia in cui ha sede la Scuola o in quelle finitime, che abbiano dato una buona prova di capacità didattica e di correttezza esemplare di vita.
La nomina sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1769#art-10