Art. 9

In vigore dal 6 dic 1924
Al concorso per i posti di direttore e di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente. Il limite massimo di età per i concorrenti è il quarantesimo anno. Tale limite non è prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Il concorso sarà per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata, in base ai titoli ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora. A parità di merito, sarà data la preferenza al candidato dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione. La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità. Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1768#art-9

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