Art. 1
In vigore dal 6 dic 1924
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 4 settembre 1882, n. 995 (serie 3ª);
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A datare dal 1° ottobre 1921 la Regia scuola pratica di agricoltura di Eboli (Salerno) è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.
Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali. Del consorzio fanno parte gli Enti che presentemente contribuiscono al mantenimento della Scuola e precisamente, oltre lo Stato e la provincia di Salerno, il comune di Eboli.
Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi annui non inferiori a L.
3000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1768#art-1