Art. 1
In vigore dal 11 ott 1924
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Nava.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 118. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-rd-1