Art. 1

In vigore dal 11 ott 1924
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Nava. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1924. Atti del Governo, registro 228, foglio 118. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-rd-1

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