Testo unico›Titolo VII
Art. 68
AbrogatoArt. 68 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 25 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1920, numero 1843). Pensione ai sottufficiali richiamati o trattenuti in servizio per la guerra, e congedali entro il 30 giugno 1920 - Pensione ai sottufficiali nominati ufficiali durante la guerra.
In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-21;1525#art-tu-68