Testo unicoTitolo IV

Art. 40

Abrogato

Art. 39-ter disposto dall'art. 9 del R. decreto 9 febbraio 1922, numero 379; art. 30 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483; art. 1 R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2930). Reclute in possesso di speciali titoli di studio.

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-21;1525#art-tu-40

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