Testo unico › Titolo III
Art. 26 AbrogatoArt. 28 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 17 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483). Norme generali per l'avanzamento - Condizioni di idoneità - Permanenza nei gradi.
In vigore dal 16 dic 2010 Copia link Testo vigente Testo annotatoTesto unico- art. 26 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Storico versioni· 3 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-21;1525#art-tu-26
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 01/04/1927 al 15/12/2010 · D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212: ha disposto con l'art. 1, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 30/12/1924 al 31/03/1927 · L. 16 febbraio 1928, n. 339: , convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 339 in G.U. 08/03/1928, n.57, ha disposto con l'art. 11, comma 1, lettera a l'introduzione di un comma in fine all'art. 26; con l'art. 11, comma 1, lettera b la modifica dell'art. 26, comma 8. dal 24/10/1924 al 29/12/1924 · L. 2 luglio 1925, n. 1245: , convertito senza modificazioni dalla L. 2 luglio 1925, n. 1245 in G.U. 30/07/1925, n.175, ha disposto con l'art. 5, comma 1 la modifica dell'art. 26, ultimo comma. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360