Art. 1
In vigore dal 19 ott 1924
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, portante provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali agrari e per la creazione di un Istituto di economia e statistica agraria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Con il patrimonio di L. 38,000,000, di cui all'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, è istituita in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), ed eretta in Ente morale di piena capacità giuridica, la Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria avente gli scopi indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo 13 del citato Regio decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-15;1499#art-1