Art. 1
In vigore dal 23 set 1924
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Viste le deliberazioni, rispettivamente in data 1° luglio e 29 dicembre 1923, con le quali i Consigli comunali di Pontebba e Pontebba Nuova hanno chiesto l'unione dei due Comuni in un unico Comune denominato Pontebba, a condizione che rimangano separate le rendite patrimoniali e le passività di ciascuno di essi, nonché le spese obbligatorie indicate nello articolo 118, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regia commissione straordinaria per la provincia del Friuli con deliberazione 8 agosto 1923;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, ed il relativo regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, di cui si adottano i motivi che qui si intendono integralmente riprodotti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I Comuni di Pontebba e Pontebba Nuova, sono uniti in unico comune denominato Pontebba, restando separate le loro rendite patrimoniali e passività, nonché le spese obbligatorie indicate nell'articolo 118, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.
VITTORIO EMANUELE.
Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 40. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-15;1344#art-1