Testo unicoTitolo I

Art. 5

Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 205 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In vigore dal 1 lug 1924
I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti: 1° Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso; 2° Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica; 3° Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta; 4° Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono. I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato è fissato al compimento degli anni settanta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-5

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