Testo unicoTitolo III

Art. 48

Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

In vigore dal 1 lug 1924
Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impegnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-48

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