Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-19;1030#art-1

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Art. 1 Esonero degli istituti di credito agrario creati con legge speciale dall'adempimento di alcune formalita' nella concessione di mutui per la costruzione di edifici rurali coi benefici del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332. — Testo vigente | Portale Normativo