Regolamento›Titolo IX›Capo I
Art. 532
In vigore dal 1 mar 2002
Sotto il titolo di operazioni finanziarie si comprendono quelle che si fondano sul credito pubblico con effetto sul patrimonio dello Stato, come l'emissione di prestiti, il riscatto di obbligazioni, e simili.
Sotto il titolo di operazioni di tesoreria si comprendono quelle che servono per i bisogni immediati della cassa, come le provviste e i trasferimenti di fondi, e l'emissione di buoni del tesoro ordinari.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-532